Art. 2.

      1. La scelta prevista dall'articolo 1 deve risultare da una dichiarazione scritta avente data certa e con sottoscrizione autenticata nelle forme di legge, che diviene vincolante e rimane valida anche nel caso in cui il firmatario abbia perso la propria capacità di intendere e di volere.
      2. In caso di ricovero ospedaliero la dichiarazione è allegata alla cartella clinica. Se la dichiarazione è resa durante il ricovero, la sottoscrizione è autenticata dal direttore sanitario dell'azienda ospedaliera.
      3. Nella dichiarazione deve essere indicato un fiduciario incaricato di dare attuazione alle disposizioni in essa contenute nel caso di sopravvenuta incapacità del dichiarante. Se il fiduciario per qualsiasi motivo non adempie all'incarico, il giudice tutelare, su segnalazione di chiunque abbia conoscenza della situazione, provvede alla nomina di un nuovo fiduciario.
      4. La dichiarazione è revocabile in qualunque tempo anche oralmente.